Tregua fiscale, ecco i codici tributo per far pace col Fisco

Dopo il modulo per la tregua fiscale (che trovate qui) e il manuale d’istruzioni su definizione agevolate, rottamazione e altre sanatorie (di cui abbiamo parlato invece qui), il 14 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un’altra risoluzione, la n. 6/E.

Il documento contiene i codici tributo tanto attesi dai contribuenti e rappresenta dunque l’ultima tappa per sanare le irregolarità formali in materia fiscale.

I codici tributo

I codici tributo “servono” anche per il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, per la definizione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

In riferimento ai ravvedimenti speciali sono stati stabiliti diversi codici:

TF45 – IRPEF;
TF46 – IRES;
TF47 – IVA;
TF48 – Addizionali e maggiorazioni IRES;
TF49 – Imposte sostitutive e altre imposte erariali;
TF50 – IRAP;
TF51 – Addizionale regionale all’IRPEF;
TF52 – Addizionale comunale all’IRPEF;
TF53 – Ritenute imposte erariali;
TF54 – Trattenute addizionale regionale all’IRPEF;
TF55 – Trattenute addizionale comunale all’IRPEF;
TF56 – Altre violazioni tributarie.

Per quanto riguarda invece la definizione agevolata delle liti fiscali, i codici sono:

TF20 – IVA e relativi interessi;
TF21 – Altri tributi erariali e relativi interessi;
TF22 – Sanzioni relative ai tributi erariali;
TF23 – IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi;
TF24 – Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF;
TF25 – Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi;
TF26 – Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF.

Ci sono infine i codici per gli omessi pagamenti di rate:

TF40 – IVA e relativi interessi legali;
TF41 – Altri tributi erariali e relativi interessi legali;
TF42 – IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi legali;
TF43 – Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi legali.

Come e quando effettuare il versamento

La pace fiscale è possibile per le irregolarità, le infrazioni e gli inadempimenti formali, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022. La somma da pagare per “far pace” col Fisco è pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 secondo due modalità: in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 oppure in unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Per consentire il versamento tramite F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un altro codice tributo: il TF44 “Regolarizzazione violazioni formali” (Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022).

Se le violazioni formali non si riferiscono a un dato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” va specificato l’anno solare in cui sono state commesse le irregolarità. Per i casi di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale vengono regolarizzati gli errori formali.

Importi e rate

Le irregolarità relative alle dichiarazioni presentate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, e in periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Si può pagare in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza del primo pagamento fissata al 31 marzo 2023. Con le rate successive vanno corrisposti gli interessi nella misura del 2% annuo, secondo la seguente scansione temporale: entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Per quanto riguarda la definizione agevolata, ci si mette in regola con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale ed è esclusa la compensazione.

Per chi infine vuole regolarizzare gli omessi pagamenti di rate, occorrerà il versamento della sola imposta. Per perfezionare la procedura, si dovrà provvedere all’intero versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali, con scadenza della prima rata fissata sempre il 31 marzo.

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