Tregua fiscale, ecco come pagare meno tasse: le istruzioni

Arriva un altro chiarimento in merito alla Tregua Fiscale. Le precisazioni sulla misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 sono state diramate tramite la circolare numero 9 del 19 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate e definizione agevolata

Le nuove puntualizzazioni riguardano le istruzioni per la definizione agevolata in caso di procedura conciliativa fuori udienza. L’Agenzia stessa definisce “fuori udienza” quel tipo di conciliazione che “viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia”.

Le agevolazioni consistono nella riduzione delle sanzioni a un 1/18 del minimo, nonché nella possibilità di poter pagare in rate spalmate su un arco di 5 anni.

Definizione agevolata, attenzione alle tempistiche

Rientrano nella misura quelle controversie tributarie, con oggetto atti impositivi, che sono pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e in cui l’Agenzia delle Entrate è parte. Il decreto legge 34/2023, in corso di conversione, estende l’applicabilità di tale conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023.

Alle liti sorte con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023 su atti in cui l’Agenzia è parte in causa si applica unicamente la conciliazione agevolata.

Per la definizione agevolata basta che entro la data indicata sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte. Non occorre quindi anche il presupposto della costituzione in giudizio. Costituzione in giudizio che, in ogni caso, va effettuata non oltre i normali termini di legge.

Per quanto riguarda le controversie che alla data del 15 febbraio 2023 siano in fase di reclamo o di mediazione, decorsi novanta giorni, il ricorrente costituitosi in giudizio ha la facoltà di avanzare proposta di conciliazione agevolata, come indicato dal comma 206 e seguenti della Legge di Bilancio 2023.

Per quanto riguarda le liti innanzi alle corti di giustizia tributaria di secondo grado è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte.

L’Agenzia delle Entrate specifica poi che la possibilità di accedere alla conciliazione agevolata non viene meno anche nell’eventualità in cui la proposta sia stata avanzata prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023. L’accordo fra le parti, tuttavia, deve essere sottoscritto in data successiva, ma non oltre il 30 settembre 2023.

Attenzione dunque alle tempistiche. Si tenga poi presente che anche le scadenze della Tregua Fiscale hanno subito un aggiornamento.

Le controversie escluse dalla definizione agevolata

L’Agenzia specifica poi espressamente quali sono le controversie escluse dall’istituto della conciliazione agevolata: liti in merito a  dinieghi (sia espressi che taciti) sui rimborsi, liti con oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata e liti in merito ad atti di mera riscossione.

La circolare specifica poi che in caso di mancato accordo in merito a tutti i punti della controversia, viene ammessa anche una conciliazione parziale. L’adesione alla conciliazione parziale, tuttavia, rende impossibile risolvere le pendenze tributarie della stessa controversia rimaste in contestazione tramite la definizione automatica indicata dai commi da 186 a 205 della Legge di Bilancio.

Ma attenzione: l’esclusione riguarda soltanto i casi in cui una controversia sia composta da più punti e l’utente scelga di conciliarne solo alcuni. Qualora invece un utente dovesse avere più controversie e mettesse in atto una conciliazione parziale su una di esse, ciò non gli precluderebbe la possibilità di conciliare parzialmente anche tutte le altre pendenze.

Maggiori informazioni all’interno della circolare numero 9 del 19 aprile 2023 disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Questa circolare segue i chiarimenti già emessi dall’Agenzia delle Entrate nelle settimane passate.

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