Tregua fiscale al via, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Arrivano le regole e le modalità definitive sulla tregua fiscale, messe a disposizione dei contribuenti che intendono beneficiare previste dall’ultima Legge di Bilancio. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato le istruzioni su definizione agevolate, rottamazione e altre sanatorie all’interno di una circolare “omnibus”, che segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, pubblicata lo scorso 13 gennaio.

Tregua fiscale al via, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: le regolarizzazioni e il nuovo ravvedimento operoso

Per regolarizzare le violazioni formali, come l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca il Fisco spiega che è necessario versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo, il 31 marzo del 2023 e del 2024, e rimuovere le irregolarità od omissioni.

Non sono ammesse invece quelle già contestate in atti divenuti definitivi all’1 gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Le regolarizzazioni di violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti, rientrano nel cosiddetto “ravvedimento operoso speciale” che consente di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Il pagamento, o dell’intero importo o della prima rata, va versato entro il 31 marzo 2023, data entro la quale andranno rimosse anche le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento.

È possibile fare ricorso alla compensazione, ma in ogni caso le violazioni non devono essere state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni.

Come chiarito nella circolare è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione. Il Fisco ricorda che “non sono invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali.”

Attraverso il pagamento integrale della sola imposta sarà possibile sanare l’omesso o parziale versamento delle rate sull’adesione o acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, o a seguito di reclamo o mediazione, scaduti il primo gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione.

La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti sempre all’inizio di quest’anno e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione.

Tregua fiscale al via, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: la definizione agevolata

L’Agenzia delle Entrate prevede la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati che permette di versare un diciottesimo dell’importo della sanzione stabilito per legge, nei seguenti casi:

gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data dell’1 gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023;
gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data dell’1 gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

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