Fine mese di fuoco per i contribuenti italiani: il 31 luglio sono diversi infatti gli adempimenti e le scadenze fiscali da rispettare per non commettere irregolarità ed essere segnalati al Fisco.
Di seguito l’elenco aggiornato e il calendario reso noto dall’Agenzia delle Entrate.
Calendario fiscale Agenzia delle Entrate: tutte le scadenze del 31 luglio
A fare un recap di tutti gli adempimenti fiscali concentrati a fine luglio è FiscoOggi, magazine online dell’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato un calendario aggiornato con l’elenco delle scadenze che coincidono con l’appuntamento del 31 luglio 2023.
Nello specifico, lunedì 31 luglio bisogna versare:
Saldo e primo acconto dichiarazione dei redditi 730
I contribuenti, titolari e non di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Redditi Pf 2023, Redditi Sp 2023 e Irap 2023) che si avvalgono della facoltà di effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono provvedere al versamento in un’unica soluzione o come prima rata:
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2022 o di primo acconto per l’anno 2023;
del saldo dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023, maggiorando preventivamente l’intero importo da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Va specificato, inoltre, che i contribuenti non titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi Persone Fisiche 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023 devono provvedere al versamento della seconda rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2022 o di primo acconto per l’anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.
Imposta sostitutiva per le assicurazioni estere
Si tratta di un’imposta che spetta agli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri, che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno). Questi devono provvedere a versare l’imposta sul valore dei contratti assicurativi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo tramite modello F24.
Imposta sostitutiva conferimenti o cessioni in favore dei Caf
Coloro che attuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Caf e le società di servizi, il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni abilitate alla costituzione di Centri di assistenza fiscale, che effettuano cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Caf e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Imposta di registro contratti di affitto
I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° luglio 2023. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”.
Il versamento va effettuato, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”.
Versamenti IRES
I soggetti IRES, tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (Redditi Sc 2023, Enc 2023 e Irap 2023) e del saldo Iva 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono provvedere al versamento in un’unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo 2022 e di primo acconto dell’anno 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Versamento imposte imprese di assicurazione per riserve matematiche dei rami vita
Le compagnie di assicurazione comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono effettuare il versamento delle imposte sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio, relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato:
utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate;
attraverso i canali Fisconline/Entratel;
ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero ai servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate);
tramite intermediario abilitato.
Versamenti ISA
Entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), ovvero entro fine luglio, devono versare in un’unica soluzione o come prima rata dell’IRPEF dell’IRES, dell’IRAP, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali dovuti in base alla dichiarazione dei redditi, e del saldo dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo:
coloro che si adeguano alle risultanze degli Indici sintetici di affidabilità (Isa);
i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del ministero dell’Economia e delle Finanze;
i soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi;
Imposta sostitutiva per noleggio di imbarcazioni e navi da diporto
I soggetti, titolari, persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, che svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, e che si avvalgono dellla facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella misura del 20% sui proventi derivanti da quell’attività, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Imposta sostitutiva IRPEF impatriati
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, i cd. impatriati, se in possesso dei requisiti che permettono di esercitare l’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi realizzati all’estero e se si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono provvedere al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Nel caso di estensione ai familiari il pagamento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro.
Imposta sostitutiva operazioni straordinarie imprese
Gli esercenti attività d’impresa con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista in questi casi dalla normativa, entro fine luglio devono provvedere al versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Imposta sostitutiva IRPEF, IRES e IRAP su deduzioni extracontabili
I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (cosiddetto riallineamento istantaneo) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono provvedere entro il 31 luglio al versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP sulle deduzioni extracontabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24.
Inoltre, gli esercenti attività d’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno effettuato operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e si avvalgono della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono versare in un’unica soluzione l’imposta sostitutiva di IRPEF/IRES e IRAP, con aliquota del 16%, con la maggiorazione dello 0.40% a titolo di interesse corrispettivo.
Imposta sostitutiva Siiq e Siinq
Il regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le Siiq (Società di investimento immobiliare), nonché le S.pa. residenti nel territorio dello Stato non quotate (Siinq), svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una Siiq possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili, consente il versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) della rata dell’imposta sostitutiva IRES e IRAP sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto, aumentato di un punto percentuale da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Per usufruire del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto, tuttavia, è necessario che le società per azioni risultino:
residenti fiscalmente nel territorio dello stato;
svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare;
con titoli di partecipazione negoziati in mercati regolamentati e esercizio coincidente con l’anno solare.
Imposta sostitutiva sul valore dei beni rivalutati delle imprese
Devono versare, entro fine luglio e in un’unica soluzione, l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, i soggetti giuridici che corrispondono a:
società per azioni e in accomandita per azioni;
società a responsabilità limitata;
società cooperative;
società di mutua assicurazione;
società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Il versamento spetta in tutti quei casi in cui è stata effettuata la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno)
Rimborsi Iva entro fine luglio
Non solo tasse, ma anche obblighi di comunicazione, adempimenti e rimborsi. Nello specifico, I contribuenti Iva ammessi ai rimborsi infrannuali devono presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, mediante invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello Iva TR.
Si tratta cioè dei contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi). Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso:
dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.;
dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle attività relative a prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.
Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.
Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Quindi a fine luglio vanno presentati i rimborsi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2023.