Tasse e multe non pagate, al via nuova rottamazione delle cartelle: come cancellare i debiti

Parte ufficialmente la rottamazione quater delle cartelle con il via delle richieste online sul sito dell’Agenzia Riscossione. Il Fisco ha pubblicato i termini del servizio e le modalità per presentare la domanda di agevolazione sui debiti nei confronti dello Stato, che permette di saldare soltanto l’importo dei tributi originariamente dovuti, con la cancellazione totale di sanzioni, interessi e aggio.

Tasse e multe non pagate, al via nuova rottamazione delle cartelle: online le domande

Per potere beneficiare della nuova rottamazione prevista dal Governo Meloni con la  Legge di Bilancio 2023, la richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 (qui avevamo riportato le ultime novità sulla rottamazione).

L’agevolazione riguarda le cartelle dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se rientrano nelle precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti (qui abbiamo spiegato quando una cartella esattoriale può essere considerata illegittima)

Per i debiti compresi in questo arco di tempo, come ricorda l’Agenzia Riscossione, la definizione agevolata permette di mettersi in regola con lo Stato pagando in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, senza sanzioni, interessi di mora o aggio, così come per le multe.

Le prime due rate (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) scadono il 31 luglio e 30 novembre 2023, mentre le restanti, suddivise nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Non rientrano invece nell’ambito della rottamazione i carichi relativi all’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Possono rientrare i debiti con Casse o Enti previdenziali privati, ma solo in seguito ad apposita delibera pubblicata e comunicata all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni tramite Pec da questi soggetti entro il 31 gennaio 2023 (qui abbiamo spiegato cosa può cambiare in merito allo stralcio delle cartelle dal 31 gennaio).

Tasse e multe non pagate, al via nuova rottamazione delle cartelle: come fare richiesta

Una volta inoltrata la richiesta di definizione agevolata, si riceverà entro il 30 giugno 2023 dall’Agenzia l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della richiesta di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale anche le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova definizione agevolata. I contribuenti possono inoltrare la domanda attraverso il servizio dedicato, disponibile direttamente nell’area pubblica del sito, senza bisogno di inserire credenziali di accesso.

Dopo essere entrati nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento, tranne nel caso in cui si acceda tramite le credenziali Spid, Cie e Cns,

Il contribuente riceverà una prima e-mail con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Poi, una seconda e-mail di presa in carico della domanda. Se la documentazione è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

×