Entro il 30 giugno 2023 i contribuenti hanno tempo per aderire alla rottamazione quater. La domanda attraverso la quale i diretti interessati avranno la possibilità di accedere alla definizione agevolata potrà essere inviata, esclusivamente in via telematica, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Questa scadenza, però, non coinvolge le regioni italiane che, nel corso del mese di maggio, sono state colpite dall’alluvione. In questo caso l’adesione è stata posticipata al prossimo 30 settembre 2023: a prevederlo è il Decreto Legge n. 61/2023, meglio conosciuto come Decreto Alluvione. Questo provvedimento, infatti, ha introdotto una proroga di tre mesi per aderire alla Rottamazione quater da parte dei soggetti che avevano la residenza fiscale, la sede legale o la sede operativa al 1° maggio nei territori interessati dagli eventi alluvionali delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
Rottamazione quater, le nuove scadenze da rispettare
In cosa consiste, in estrema sintesi, la nuova rottamazione quater? E soprattutto quali sono le nuove date da rispettare per sanare le eventuali pendenze con il fisco? La definizione agevolata dei carichi pendenti coinvolge direttamente le cartelle esattoriali che sono state consegnate all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. L’iniziativa rientra a pieno titolo nella tregua fiscale, che è stata introdotta attraverso la Legge di Bilancio 2023, la quale è stata modificata nel corso di questi ultimi mesi in più punti.
Il Decreto Legge n. 51 del 2023, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 maggio 2023, ha riaperto i termini per la richiesta di adesione alla Rottamazione quater fino al prossimo 30 giugno 2023. Novità di particolare importanza sono anche le scadenze di pagamenti: il primo appuntamento per mettersi in regola è il prossimo 31 ottobre 2023. Nel dettaglio il nuovo calendario risulta essere il seguente:
domanda di adesione: da presentare entro il 30 giugno 2023;
comunicazione dell’AdER: in arrivo entro il 30 settembre 2023;
prima rata: da saldare entro il 31 ottobre 2023;
seconda rata: versamento entro il 30 novembre 2023.
Per quanto riguarda il pagamento delle rate successive, il legislatore ha previsto quattro appuntamenti nel corso del 2024, che sono i seguenti:
28 febbraio 2024;
31 maggio 2024;
31 luglio 2024;
30 novembre 2024.
Estensione del provvedimento
Le Commissioni Affari Sociali e Finanze hanno provveduto ad approvare un emendamento al Decreto Bollette, con il quale è stata prevista l’estensione del perimetro di applicazione della rottamazione delle cartelle esattoriali e dello stralcio dei debiti fino a 1.000 euro
Grazie a questo particolare provvedimento, gli enti locali hanno la possibilità di adottare dei provvedimenti per permettere la tregua fiscale anche quando la riscossione dei tributi è diretta e quando la stessa è affidata a soggetti privati iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
Che cosa comporta questa importante novità? Grazie a questo provvedimento i contribuenti avranno la possibilità di accedere alla rottamazione e allo stralcio anche per le multe e le tasse locali, che fino a questo momento erano state escluse.
Definizione agevolata: cosa prevede
Ma cosa prevede, nel dettaglio, la definizione agevolata? La rottamazione quater è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e si applica direttamente ai carichi che sono stati affidati all’agente delle riscossioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2022. Nella definizione agevolata sono ricompresi eventuali carichi fiscali che erano già stati ricompresi in precedenti rottamazioni, indipendentemente dal fatto che i contribuenti fossero o meno in regola con i pagamenti.
I soggetti che aderiscono alla rottamazione quater dovranno versare unicamente l’importo dovuto a titolo di capitale e le somme dovute a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per gli eventuali diritti di notifica.
Vengono rottamate a tutti gli effetti le somme che devono essere versate a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Anche gli eventuali debiti maturati per le multe stradali o per eventuali altre sanzioni amministrative – tra queste rientrano quelle che sono state irrogate per delle violazioni tributarie o per delle violazioni relative agli obblighi contributivi – il legislatore ha previsto che i contribuenti possano accedere alla misura agevolativa. In questo caso non dovranno essere versate le somme relative agli interessi, in qualsiasi modo vengano denominati, anche le somme che rientrano nelle cosiddette maggiorazioni. Non dovranno essere versate nemmeno le somme dovute a titolo di aggio.
Nella definizione agevolata non rientrano, invece, le risorse proprie dell’Unione europea e l’eventuale Iva riscossa all’importazione. Non vi rientrano inoltre:
i recuperi degli aiuti di Stato;
i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe;
ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Il nuovo calendario per le zone alluvionate
Sicuramente una delle novità più importanti della rottamazione quater è il nuovo calendario previsto per i territori che sono stati colpiti dall’emergenza alluvionale, che è stata dichiarata ufficialmente lo scorso 2 maggio 2023. In questo caso è possibile aderire alla definizione agevolata con un ulteriore proroga.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha confermato, infatti, che per i soggetti che hanno la residenza fiscale, la sede legale od operativa nei territori indicati all’interno dell’allegato 1 del Decreto Legge n. 61/2023, possono beneficia un’ulteriore proroga di tre mesi.
Questo significa, in estrema sintesi, che la domanda di adesione potrà essere presentate entro il 30 settembre 2023, che cadendo di sabato farà slittare il termine al 2 ottobre 2023. Vengono, inoltre, differiti di tre mesi:
il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a comunicare le somme dovute per procedere con la definizione agevolata. La scadenza sarà quindi al 31 dicembre 2023;
prorogate, quindi, anche le successive scadenze per il pagamento.