Ok alla remissione in bonis per i bonus edilizi: ecco cos’è

Si apre un’importante porta per i contribuenti che hanno intenzione di usufruire delle agevolazioni relative ai bonus edilizi. Le comunicazioni per le opzioni per la cessione o sconto dei bonus edilizi 2022, che non sono state trasmesse entro lo scorso 31 marzo 2023, potranno essere inviate entro il prossimo 30 novembre 2023. I contribuenti in questo caso, hanno la possibilità di usufruire della cosiddetta remissione in bonis, con il versamento di una sanzione di 250 euro.

A dare queste indicazioni è stato prima Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale, nel corso dell’audizione del 2 marzo 2023 presso la commissione finanze della Camera – con la quale, di fatto, è stato deciso il blocco della cessione dei crediti dei bonus edilizi – ha indicato che i dati relativi alle spese sostenute nel corso del 2022 per le agevolazioni edili potranno essere disponibili solo e soltanto dopo il 30 novembre 2023.

Bonus edilizi, le tempistiche

A seguito della conversione in legge del Decreto Legge n. 198/2022, conosciuto anche come Decreto Milleproroghe, il legislatore ha introdotto il rinvio al 31 marzo 2023 delle comunicazioni di opzione relative agli interventi edilizi e delle comunicazioni, a cui sono tenuti ad adempiere gli amministratori di condominio per gli interventi che sono stati effettuati nelle parti comuni dei vari condomini.

Alla proroga, che abbiamo appena vista, si aggiunge un’ulteriore possibilità in capo ai contribuenti, che hanno la possibilità di inviare le comunicazioni di opzione (stiamo parlando sempre di quelle relative alle spese sostenute nel 2022) nel corso del 2023, avvalendosi di un particolare istituto: la remissione in bonis.

Attraverso la circolare n. 33/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, da parte dei contribuenti, di utilizzare l’istituto della remissione in bonis per la fruizione dei benefici fiscali previsti dai bonus edilizi o per l’accesso a particolari regimi fiscali, che sono subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di natura fiscale.

L’accesso alle agevolazioni fiscali non è, quindi, preclusa: la violazione, però, non deve essere stata contesta e, soprattutto, non devono essere iniziati degli accertamenti, delle ispezioni o qualsiasi altra attività amministrativa di accertamento, delle quali il contribuente abbia ricevuto una formale conoscenza.

La remissione in bonis: cos’è?

Una delle strade che possono percorrere i contribuenti per mettersi in regola con gli adempimenti per i bonus edilizi è la remissione in bonis. Ma di cosa stiamo parlando? La remissione in bonis è una particolare forma di ravvedimento operoso. Il legislatore permette di utilizzare questo strumento ai contribuenti per evitare che alcuni adempimenti formali, che non siano stati eseguiti tempestivamente, possano precludere la possibilità di ottenere determinati benefici fiscali.

Il contribuente, comunque, deve assolvere all’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. Lo stesso è tenuto, inoltre, a versare contestualmente la sanzione in misura fissa.

Quali sono i soggetti che hanno la possibilità di esercitare questa particolare opzione? Lo può fare chi si è dimenticato di inviare una determinata comunicazione o di assolvere a particolari adempimenti per riuscire a fruire di alcune agevolazioni fiscali o per poter accedere a determinati regimi opzionali.

Per poter accedere a questo particolare ravvedimento è necessario che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.

Il ravvedimento operoso

È importante sottolineare che la remissione in bonis, almeno tecnicamente parlando, non ha nulla a che fare con il ravvedimento operoso, anche se l’obiettivo che segue è sempre lo stesso. Ossia quello di permettere ad un determinato contribuente di sanare una violazione commessa.

La remissione in bonus può essere sfruttata unicamente quando sono stati violati determinati adempimenti comunicativi obbligatori. Tra i casi nei quali è possibile applicare la remissione in bonis vi è anche la comunicazione dei lavori all’Enea.

Comunicazione dei lavori all’Enea

L’ottenimento delle agevolazioni fiscali previste per i vari bonus edilizi è subordinato all’invio di un’apposita comunicazione all’Enea. Questo adempimento deve necessariamente essere assolto entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori. Nel caso in cui il contribuente non vi provveda a tempo debito può utilizzare la remissione in bonis. Questo istituto, inoltre, può essere sfruttato quando si verificano i seguenti casi:

comunicazioni omesse;
comunicazioni annullate;
comunicazioni compilate on line ma non inviate.

I contribuenti devono ricordare, infatti, che per quanto riguarda gli interventi di recupero edilizio, per gli interventi antisismici e per il bonus mobili, la comunicazione all’Enea deve essere trasmessa se dai suddetti interventi derivi un risparmio energetico.

Quando non è ammessa la remissione in bonis

La remissione in bonis può essere sfruttata dai contribuenti per sanare eventuali omissioni di comunicazioni, che devono avvenire nei confronti di un qualsiasi ente impositore. Non è possibile accedere a questo istituto quando la mancata comunicazione non è frutto di una dimenticanza, ma di una libera scelta effettuata dal contribuente (su questo argomento risulta essere di particolare importanza la circolare n. 47/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate).

Non è possibile usufruire della sanatoria quando la mancanza delle comunicazioni o degli adempimenti formali non eseguiti tempestivamente assumano natura di mera irregolarità. O nel caso in cui dal tardivo o mancato adempimento derivi l’irrogazione di determinate sanzioni.

Come accedervi

Cosa deve fare, in estrema sintesi, il contribuente che abbia la necessità di accedere alla remissione in bonis? Il diretto interessato deve effettuare una particolare procedura che è composta da alcuni passaggi, tra i quali ci sono:

soddisfare i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento;
provvedere ad effettuare la comunicazione o l’adempimento formale richiesto entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile. Questo prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
versare contestualmente la sanzione fissa di 250 euro.

La comunicazione e gli eventuali adempimenti formali devono essere effettuati entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

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