Imposta da bollo, ci sono novità per le esenzioni: ecco chi non deve pagare

Con un’apposita istanza di interpello, la n. 187/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove disposizioni in merito al pagamento dell’imposta da bollo e ai relativi casi di esenzione. La Divisione Contribuenti ha di fatto chiarito quando e come i contribuenti possono procedere in deroga, esprimendosi sul caso specifico del bollo sulle istanze recanti ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione”.

“Eccezionali eventi meteorologici”: spetta l’esenzione bollo per maltempo? Il quesito

Il quesito portato all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, come accennato sopra, riguarda il corretto trattamento tributario, in materia di imposta di bollo, sulle domande recanti ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione”

Nello specifico, l’istante ha chiesto se l’esenzione imposta da bollo potesse essere riconosciuta per le richieste presentate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro Urbino. In data 16 settembre 2022, infatti, il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza per calamità naturale e disposto lo stanziamento della somma di 5.000.000,00 euro per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di urgenza. Il giorno dopo, con l’ordinanza n. 922, il 17 settembre 2022 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha predisposto la documentazione necessaria che popolazione e attività economiche e produttive “direttamente interessate dagli eventi calamitosi” avrebbero dovuto presentare al fine di rendere possibili la valutazione e le prime misure di sostegno.

Il Commissario, quindi, avrebbe provveduto a riconoscere i contributi ai beneficiari, ma solo dopo la presentazione di apposita modulistica e documenti annessi.  Quello che è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate, quindi, è se a tali richieste si possono applicare le disposizione valide per il “conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficienza”, per cui generalmente è riconosciuta l’esenzione imposta da bollo.

Imposta da bollo: quando scatta l’esenzione per maltempo? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’imposta di bollo è disciplinata dal DPR n. 642 del 26 ottobre 1972, il quale si compone anche di due allegati:

nel primo (Allegato A), sono elencati gli atti, documenti e registri che scontano l’imposta di bollo;
nel secondo (Allegato B), denominato Tabella, sono indicate le esenzioni.

Ora, ai fini dell’applicazione dell’imposta (qui come evitare il recupero sul conto corrente) alle domande di contributi, l’Allegato B, recante ”Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, specifica che sono esenti da imposta da bollo le “domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento”.

Inoltre, come chiarito nell’Interpello 187/2023: “Il legislatore in un’ottica di semplificazione in un contesto in cui assume particolare rilevanza
la tempestività degli interventi di sostegno alle popolazioni, ha inteso prevedere espressamente l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, ‘comunque denominati’,  a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza da parte dell’Autorità competenti”.

L’introduzione di tale disposizione, pertanto, fa venir meno l’esigenza di specifiche disposizioni legislative emergenziali che prevedano tale agevolazione di volta in volta in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali (qui le misure speciali regionali). Alla luce di quanto previsto, quindi, si ritiene che, una volta dichiarato lo stato di emergenza con apposita ordinanza, può ritenersi applicabile il trattamento di esenzione dall’imposta di bollo per le istanze relative alla ricognizione dei danni subiti, alle domande di contributo o a qualsiasi altra richiesta di sostegno da presentare.

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