Farmaci e parafarmaci in detrazione? Tutte le regole 2023

Come devono essere gestite, nel 2023, le spese relative ai farmaci all’interno del Modello 730? Quali sono i costi che possono essere portati in detrazione e quali documenti è necessario conservare? Gli omeopatici sono dei farmaci che si possono portare in detrazione?

Tra le spese mediche che i contribuenti possono portare in detrazione attraverso il Modello 730 ci sono anche quelle sostenute per l’acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici. Cerchiamo, quindi, di comprendere quali siano le indicazioni fornite direttamente dall’Agenzia delle Entrate per gestire nella maniera corretta questi costi, ma soprattutto cerchiamo di comprendere quali siano i farmaci detraibili e quali no.

Modello 730, la detrazione dei farmaci

I contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione dal Modello 730 il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dei farmaci. Questa agevolazione, però, è subordinata al rispetto di alcune regole e di determinati requisiti. Per quanto riguarda la spesa relativa ai farmaci, è possibile portare in detrazioni gli importi che superano la franchigia di 129,11 euro. Quello che abbiamo davanti, in estrema sintesi, è un importo minimo di spesa: nel momento in cui non viene raggiunto, non spetta alcun tipo di detrazione.

La detrazione spetta per tutti i farmaci? Il rimborso Irpef del 19% spetta per quelli che sono riportati dal contribuente all’interno del Quadro E, sezione I, al rigo “E1 spese sanitarie” della dichiarazione dei redditi. La Legge n. 160/2019 ha previsto che per determinate tipologia di spese mediche è necessario procedere con il pagamento con mezzi tracciabili. I farmaci, però, rientrano tra le categorie di costi che possono essere sostenute in contanti.

Per poter portare in detrazione i medicinali è necessario che l’acquisto sia documentato attraverso la fattura o lo scontrino fiscale. All’interno dello scontrino dovranno essere riportati i seguenti dati:

la natura del farmaco acquistato;
la quantità di farmaci acquisti;
il codice alfanumerico con il quale viene identificato il farmaco, che è generalmente posto sulla confezione del medicinale;
il codice fiscale del destinatario.

Il contribuente può portare in detrazione le spese che ha sostenuto per l’acquisto dei farmaci anche per i seguenti familiari, anche quando non risultano essere a carico fiscalmente:

coniuge;
generi e nuore;
figli, anche per quelli adottivi;
suoceri e suocere;
discendenti dei figli;
fratelli e sorelle, anche quando sono unilaterali;
genitori, compresi quelli adottivi;
nonni e nonne.

I medicinali detraibili

Attraverso lo scontrino parlante deve essere indicata la natura e la qualità dei medicinali che sono stati acquistati, in modo che dalla codifica sia possibile appurare che un determinato farmaco risulti detraibile o meno. Nel momento in cui si effettuano gli acquisti in farmacia è possibile procedere con l’acquisto di farmaci e medicinali, ma per poter usufruire della detrazione al 19% è necessario che nello scontrino sia riportata una delle seguenti diciture:

medicinale, farmaco, f.co, med o una qualsiasi altra abbreviazione o termine che si riferiscono inequivocabilmente ad un farmaco;
Aic, ossia il codice di autorizzazione all’immissione in commercio. In questo caso, per rispettare al massimo la privacy del contribuente, sarà possibile indicare sullo scontrino un solo codice di autorizzazione invece che il nome del farmaco, che potrà essere identificato successivamente attraverso la lettura ottica del codice a barre;
i farmaci omeopatici sono considerati come dei medicinali. Anche per questi prodotti è possibile ottenere le detrazioni;
ticket. Quando viene riportata questa dicitura ci si riferisce ai medicinali che sono erogati unicamente dal servizio sanitario;
i farmaci o i medicinali di preparazione galenica;
SOP-OTC: queste sigle vengono utilizzate per individuare i farmaci per i quali non è necessaria una prescrizione medica e sono suddivisi tra medicinali da banco e quelli da automedicazione (OTC) e le rimanenti tipologie.
medicinali fitoterapici: contengono esclusivamente sostanze o preparazioni vegetali e sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

Parafarmaci, per loro nessuna detrazione

Per poter portare in detrazione le spese sostenute è necessario che sullo scontrino venga riportata la natura di quello che è stato acquistato con le diciture: farmaco o medicinale. Non risultano essere detraibili i parafarmaci. A chiarirlo è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate, che classificato come non detraibili o deducibili le spese mediche sostenute per i parafarmaci, tra i quali rientrano ad esempio:

integratori alimentari;
prodotti fitoterapici;
colliri e pomate.

I parafarmaci non possono essere portati in detrazione che quando sono stati assunti a scopo terapeutico e su prescrizione medica.

I documenti da conservare

Ad indicare chiaramente quali siano i documenti da conservare per portare in detrazione dal Modello 730 i farmaci ci ha pensato l’Agenzia delle entrate. I contribuenti devono necessariamente conservare i seguenti documenti (anche quando le spese sono state effettuate all’estero o online):

lo scontrino fiscale o la fattura, dove sono stati indicati la natura e la quantità del prodotto che è stato acquistato;
nel caso in siano stati acquistati dei medicinali generici anche omeopatici, deve essere conservata la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
per i farmaci che sono stati acquistati all’estero deve essere conservata la documentazione prevista dalla circolare n. 34 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate;
per gli alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all’articolo 7 del Decreto Ministeriale dell’8 giugno 2001, deve essere conservata la fattura o scontrino fiscale parlante. In alternativa il contribuente deve essere in possesso dell’integrazione sui documenti di spesa del codice fiscale e l’attestazione del rivenditore dal quale risulti chiaramente quale sia la natura, la qualità e la quantità del prodotto che è stato venduto. Ma soprattutto deve essere indicata la riconducibilità degli alimenti indicati nella sezione A1 del Registro nazionale. Nel caso in cui lo scontrino non dovesse riportare questi dati, è necessario aggiungere al documento di spesa un’attestazione del rivenditore da cui risulti che il prodotto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

×