Eredità, come si fa ad accettare e come funziona

Per poter entrare in possesso di un’eredità è necessario accettarla. L’accettazione è, a tutti gli effetti, un atto necessario attraverso il quale il soggetto chiamato all’eredità – in base alla legge o a seguito all’apertura di un testamento – si dichiara disponibile ad accettare la qualifica e la qualità di erede.

Nel momento in cui un soggetto accetta una qualsivoglia eredità, l’accettazione retroagisce al momento in cui la successione viene aperta. Parte, in altre parole, dalla morte del de cuius. Una volta acquisita la qualifica di erede a seguito dell’accettazione, non è più possibile tornare sui propri passi e rinunciarvi. La legge non permette di cedere a terzi il diritto di accettazione, anche se è possibile trasmetterlo in eredità (è il caso, ad esempio del nipote che eredita dal nonno, perché il padre è deceduto).

La prescrizione del diritto di accettare un’eredità arriva nell’arco di dieci anni dal momento in cui è stata aperta la successione.

Eredità, l’apertura della successione

Nel momento in cui una persona muore, si apre in automatico la successione ereditaria. Questo fatto comporta la necessità di individuare i soggetti che andranno a subentrare nel patrimonio del de cuius. A prevedere esplicitamente la suddetta situazione è l’articolo 456 del Codice Civile, secondo cui:

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Determinare il momento esatto dell’apertura della successione, risulta essere di particolare importanza, perché determina quale sia il termine prescrizionale per poter accettare l’eredità. Ma soprattutto è utile a determinare quali siano i soggetti in grado di succedere nell’eredità e stabilire quale sia il valore dei beni ai fini della determinazione di eventuali quote legittime.

A determinare a chi spetta l’eredità è un testamento, o in mancanza di questo, la legge. La chiamata alla successione legittima risulta essere residuale rispetto a quella testamentaria: la prima si viene a costituire nel caso in cui il testamento non sia stato redatto o quando questo è presente, ma contiene delle norme invalide o inefficaci, che possono essere dichiarate tali attraverso un’impugnazione.

Come funziona l’accettazione

Attraverso l’accettazione dell’eredità, si viene a costituire un vero e proprio atto giuridico, attraverso il quale un determinato soggetto viene qualificato come erede, andando a subentrare nella titolarità dell’asse ereditario. Non è possibile effettuare un’accettazione parziale, a termine o condizionata.

L’accettazione di un’eredità è un atto irrevocabile e si prescrive nell’arco di dieci anni. Vi è, tuttavia, un’unica eccezione: l’accettazione con beneficio d’inventario, con la quale, il chiamato possessore dei beni ereditari, ha un termine di quaranta giorni dalla redazione dell’inventario – questo deve essere effettuato entro tre mesi dall’apertura della successione – per prendere una decisione definitiva sull’eredità.

L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita

Si parla di accettazione dell’eredità espressa nel momento in cui la volontà di accettarla avviene attraverso un atto pubblico – come può essere un atto notarile – o attraverso una scrittura privata. L’accettazione tacita, invece, si verifica nel momento in cui la volontà di accettare si desume da un determinato comportamento, che risulta incompatibile con la volontà di rinunciare.

La legge considera come classico esempio di accettazione tacita di un’eredità il caso in cui un bene ereditario venga donato o messo in vendita. Al contrario, non configurano l’accettazione tacita le azioni volte a conservare i beni, come ad esempio la presentazione della denuncia di successione con il pagamento della relativa imposta o il pagamento delle spese funerarie.

Accettare con beneficio d’inventario

Un caso particolare è quello costituito dall’accettazione con il beneficio d’inventario: l’erede, attraverso una dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale, impedisce che si faccia confusione tra il proprio patrimonio e quello del de cuius.

L’accettazione con beneficio d’inventario è disciplinata direttamente dall’articolo 490 del Codice Civile, e costituisce un atto attraverso il quale una persona dichiara di accettare una particolare eredità, ma vuole evitare che il proprio patrimonio venga confuso con quello del defunto. Grazie a questa opzione, gli eventuali creditori del de cuius non potranno rivalersi sul patrimonio dell’erede.

L’accettazione con beneficio d’inventario è sempre ammessa, indipendentemente da qualsiasi divieto del testatore e ha lo scopo, in un certo senso, di tutelare l’erede, facendo sì che le eventuali passività del defunto vadano a pesare unicamente sulla consistenza dell’attivo ereditario, senza che venga intaccato il patrimonio personale dell’erede.

Nella maggior parte dei casi questa soluzione viene adottata nel momento in cui non si conosce con precisione a quanto ammontano i debiti ereditari. Risulta essere obbligatoria, comunque, per i soggetti incapaci, per i minorenni e per le persone giuridiche. L’eventuale costo dell’accettazione con beneficio d’inventario dipende direttamente dall’entità del patrimonio che è entrato nell’eredità.

Eredità: i termini dell’accettazione

L’eredità deve essere accettata entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso del de cuius. Lo stesso arco temporale è valido per la successione legittima e per quella per testamento. Non sempre, comunque, i diretti interessati avranno la possibilità di attendere un anno.

Prima di fare l’accettazione, comunque vada, è necessario che sia perfezionata la dichiarazione di successione: questa operazione risulta molto importante ai fini fiscali. Deve essere presentata entro dodici mesi dal decesso del defunto.

Quanti dovessero avere un qualsiasi interesse di natura economica nell’accettare un’eredità, hanno la possibilità di domandare al tribunale che venga fissato un termine più breve entro il quale accettare l’eredità. Questa azione si chiama actio interrogatoria. Una volta superato questo termine, senza che l’erede abbia espresso la propria volontà, l’eventuale diritto ad accettare l’eredità di estinguerà.

Se ad ereditare sono un interdetto o un minore

Nel caso in cui ad ereditare sia un soggetto interdetto od un minore sottoposto a tutela, per poter procedere con l’accettazione dell’eredità è necessario ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare. La legge prevede, come abbiamo anticipato in precedenza, che l’accettazione avvenga unicamente con il beneficio d’inventario. Il tutore dovrà necessariamente presentare un ricorso direttamente al giudice tutelare per richiedere l’autorizzazione all’accettazione. Solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione, potrà procedere con l’accettazione dell’eredità.

L’articolo 472 del Codice Civile prevede che, quando gli eredi siano dei minori d’età (abbiano quindi meno di 18 anni), l’eredità sia accettata unicamente con beneficio d’inventario. I minori, inoltre, non possono esercitare autonomamente il diritto ad accettare l’eredità. In questo caso i rappresentanti legali, che generalmente sono i genitori, si devono rivolgere al Tribunale per richiedere l’autorizzazione ad accettare per nome e per conto del figlio minorenne.

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