Chi può richiedere la sospensione delle tasse nel 2023

C’è la possibilità, per i liberi professionisti, di richiedere la “sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari”, ovvero la sospensione delle tasse per l’anno 2023. Non è una novità, l’obbligo di pagamento delle tasse per le p. Iva che viene meno in caso di malattia o infortunio è stato infatti introdotto e disciplinato dall’articolo 1 – commi dal 927 al 944, – della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ma proprio recentemente l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento fornendo ulteriori chiarimenti in merito a ”scadenze” sospese e ”oneri comunicativi” per il 2023.

Vediamo, nello specifico, di cosa si tratta.

Sospensione del pagamento delle tasse: spetta in caso di ricovero?

Con l’istanza di interpello n. 248/2023 la Divisione contribuenti – Direzione Centrale Piccole e medie imprese dell’Agenzia delle Entrate ha risposto a un contribuente – un commercialista per la precisione – che ha dichiarato di essere stato ricoverato
in ospedale, dove ha subito un intervento che lo ha trattenuto in struttura per alcune settimane, dopo il quale è stato necessario sottoporsi a un trattamento riabilitativo che ha richiesto un altro ricovero in un’altra clinica specializzata.

Al fine di poter invocare la “sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio”, l’istante ha specificato di aver “informato dell’accaduto l’Ufficio territoriale di riferimento dell’Agenzia delle Entrate, inoltrando apposita PEC completa della documentazione medica menzionata e dei mandati professionali”, e a tal proposito ha chiesto quindi chiarimenti all’Amministrazione finanziaria, in merito ai termini relativi agli adempimenti sospesi a partire dal giorno dell’infortunio fino alla conclusione delle cure.

Come funziona la sospensione delle tasse per le p. Iva in caso di infortunio o malattia

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021, come già accennato sopra, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a 3 giorni, nei casi di:

malattia grave;
infortunio;
intervento chirurgico.

In particolare, il comma 929 ha stabilito che: “In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, oppure in caso di cure domiciliari se sostitutive del ricovero ospedaliero (qui l’emendamento alla legge di bilancio che introduce la nuova disciplina a tutela delle p. Iva), quando c’è un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento”.

La sospensione però opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza “nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento”, di conseguenza: “Si ritiene che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio”. Ciò nel ragionevole presupposto che il contribuente si attivi al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico.

In linea generale, l’indicazione dei 60 giorni rappresenta un ”limite massimo”, sicché, nell’opposta ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in questo periodo (ad esempio, specifica la Divisione Contribuenti, in caso di ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari in data 11 giugno e di dimissioni/conclusione cure il 31 luglio: sono sospesi solo gli adempimenti con scadenza dall’11 giugno al 31 luglio).

Così, individuati gli adempimenti che beneficiano di sospensione, quanto poi alla relativa decorrenza e durata della medesima, si ritiene che “la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell’adempimento ­ che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari ­ fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari”. Quindi, per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine ultimo.

Gli obblighi del commercialista

Il legislatore, nel definire la decorrenza e la durata del periodo di sospensione, ha concesso ulteriori 30 giorni – successivi alla data di dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari – al fine di garantire al professionista, oramai in buone condizioni di salute, un lasso temporale nel corso del quale adempiere le ”scadenze sospese” e notiziare gli uffici competenti dell’accaduto, sempre entro il termine ultimo rappresentato dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione.

Inoltre, la sospensione opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l’evento malattia/infortunio (qui cosa è cambiato per le p. Iva). A tal proposito, la legge prevede che la comunicazione da inoltrare ai competenti uffici della pubblica amministrazione includa:

copia dei predetti mandati professionali;
documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari.

L’obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione rappresenta, quindi, per espressa disposizione di legge, la necessaria condizione che rende operativo l’istituto. Resta comunque la possibilità di fornire
la ”prova” anche con altri mezzi, mentre rimane fermo e confermato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria che può poi procedere con ulteriori accertamenti.

Tutto ciò è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto del “ragionevole presupposto” che il cliente, per il cui conto opera il professionista, si attivi tempestivamente al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico.

In questo caso il codice deontologico della professione – approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – dispone che: “Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà”.  In aggiunta: “Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista”.

Va precisato, tuttavia, che la disciplina in commento non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari che, invece, rimangono invariati, non beneficiando il professionista ­ che invoca l’applicazione della disciplina di alcuna proroga, bensì della mera facoltà di adempiere nel più ampio periodo di sospensione così come delineato (qui il calendario fiscale 2023: le tasse da pagare quest’anno). Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l’adempimento rimane ad esso ancorato, anche con riferimento all’eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

×