Autofattura elettronica? Ecco cos’è e quando deve essere emessa

A cosa serve l’autofattura? Ha senso fare una fattura a se stessi? Quando deve essere emessa ed entro quando è necessario inviarla? Questi sono i dubbi contro i quali può andare a scontrarsi un contribuente alle prime armi, che ha aperto la partita Iva da poco e non conosce ancora bene le regole del gioco.

L’autofattura è il documento fiscale che un qualsiasi soggetto passivo – quindi un’impresa, un lavoratore autonomo o un libero professionista dotato di partita Iva – deve emettere nei confronti di se stesso. Con questa operazione, in estrema sintesi, si effettua una vera e propria vendita a se stessi: il venditore e l’acquirente coincidono. L’operazione deve essere certificata ufficialmente da un documento valido fiscalmente a tutti gli effetti: l’autofattura.

È possibile utilizzare questo particolare strumento solo e soltanto quando si vengono a generare particolari casi, che sono specificati esplicitamente dalla legge. Cerchiamo, quindi di capire, quando è possibile emettere l’autofattura e come fare a non sbagliare.

Autofattura: ecco cos’è

L’autofattura, a tutti gli effetti, è una vera e propria fattura. Al suo interno, infatti, sono contenuti tutti gli elementi obbligatori previsti per una normalissima fattura, dalla quale si differenzia per due aspetti particolarmente importanti:

l’emittente risulta essere il cessionario del bene. In altre parole il committente del servizio provvede ad assolvere l’imposta sostituendosi all’emittente. In questa casistica rientrano, ad esempio, gli acquisti effettuati dai produttori agricoli o i compensi erogati agli intermediari per la vendita dei documenti da viaggio;
cedente/prestatore ed il cessionario/committente indicati all’interno della fattura risultano, di fatto, essere lo stesso soggetto. Questa operazione è stata eseguita a titolo gratuito. In questo caso l’autofattura viene emessa per autoconsumo (quando i beni o i servizi sono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore). Possono essere connessi anche ad eventuali cessioni gratuite di beni, che l’imprenditore produce o commercia.

Nel momento in cui dovesse emergere la necessità di emettere un’autofattura, questa dovrà essere emessa in formato elettronico come qualsiasi altra fattura. Sarà, quindi, necessario trasmetterla attraverso il Sistema di Interscambio.

Termini e modalità per registrare l’autofattura

Nel momento in cui è necessario emettere l’autofattura bisogna predisporla in un unico esemplare: a prevederlo è l’articolo 21, comma 5 del DPR n. 633/72. Per poter considerare un documento un’autofattura, questa deve obbligatoriamente contenere:

nel caso in cui sia un’operazione imponibile, dell’Iva;
il titolo di non imponibilità o di esenzione, nel caso in cui l’operazione risulti essere non imponibile o esente da imposta.

Sul documento inoltre deve essere riportata la seguente dicitura, che ha lo scopo di individuare l’emissione di questo particolare documento:

autofatturazione di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72”.

Entro quando si deve emettere il documento? Le tempistiche di emissione del documento sono condizionate dalla prestazione a cui si riferiscono, che possono essere una cessione di beni, una prestazione di servizi specifici o generici.

Ma proviamo, ora come ora, ad analizzare i casi più frequenti, nei quali è necessario emettere un’autofattura.

Fattura irregolare da parte di un fornitore

Uno dei casi in cui i contribuenti potrebbero trovarsi nella situazione di dover emettere un’autofattura è quando ricevono una fattura irregolare da un fornitore. In questo caso entro 30 giorni è necessario provvedere a regolarizzare la situazione: per far ciò il diretto interessato è tenuto a presentare agli uffici competenti un’autofattura integrativa, che deve essere emessa in duplice copia. Dovrà, inoltre, essere versata la maggiore imposta dovuta.

Una copia dell’autofattura deve essere consegnata all’ufficio competente interessato, che provvederà a restituirla con l’attestazione di avvenuto pagamento o avvenuta regolarizzazione. Il contribute, successivamente, è tenuto a registrare l’autofattura nel registro Iva degli acquisti.

Mancato ricevimento di una fattura

Per quanto riguarda la fattura elettronica, la normativa provvede a disciplinare unicamente la cosiddetta autofattura denuncia, che viene emessa ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D. Lgs n. 471/97. Il caso preso in considerazione è quello del cessionario/committente che non riceve la fattura o la riceve irregolare e deve provvedere all’emissione della stessa, attraverso un’autofattura, entro quattro mesi dal momento in cui è stata effettuata l’operazione.

In questo caso, il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha espressamente previsto che il documento debba essere emesso in formato elettronico. Deve, inoltre, essere utilizzato il tipo documento TD20.

Acquisti da soggetti residenti in paesi extra-UE

Nel momento in cui un soggetto passivo Iva, residente in Italia, provveda ad acquistare dei beni o dei servizi da aziende che hanno la propria residenza in paesi Extra-UE e che non abbiano alcuna rappresentanza legale nel nostro paese è necessario emettere un’autofattura. Fanno eccezioni i casi nei quali l’Iva possa essere desunta dalla bolletta doganale, che accompagna le merci.

L’autofattura sarà costituita da un nuovo esemplare di fattura, che il committente o il cessionario italiano deve emettere nei confronti di sé stesso. Questo documento deve essere necessariamente datato e protocollato per l’annotazione nel registro Iva vendite e nel registro Iva acquisti. Il documento, inoltre, deve contenere i seguenti requisiti:

un’annotazione con la dicitura: autofatturazione;
i dati del fornitore residente in uno Stato extra-UE;
la natura e la quantità dei beni acquistati;
l’ammontare delle operazioni esenti, non imponibili e imponibili, con l’indicazione della relativa imposta.

Gli acquisti effettuati da un’impresa agricola

Il regime fiscale italiano prevede un particolare regime di esonero per i piccoli agricoltori. Stiamo parlando del regime fiscale naturale, che è previsto per gli imprenditori agricoli con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro annuo, che deve essere costituito da almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli. Questo particolare regime fiscale permette all’imprenditore agricolo di essere esonerato da qualsiasi adempimento Iva. L’unico obbligo è quello di numerare e conservare tutte le fatture di acquisto e copia delle autofatture messe dagli acquirenti.

Il regime che abbiamo visto non è obbligatorio, ma può essere scelto solo se non si supera il volume d’affari di 7.000 euro l’anno. In questo caso, l’obbligo contabile in caso di acquisti ricade in capo ai clienti dell’agricoltore esonerato. Questi, quando acquistano merci o servizi, sono chiamati ad emettere autofattura. Nell’autofattura deve essere indicato l’imponibile e l’imposta relativa, che viene stabilita seguendo quelle che sono le aliquote che corrispondono alle proprie percentuali di compensazione. Spetta all’imprenditore agricolo in regime di esonero conservare l’autofattura.

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