Aiuti Covid, occhio alla scadenza per l’autodichiarazione

Ancora pochi giorni prima della scadenza dell’invio dell’autodichiarazione per gli aiuti Covid. Il termine ultimo per inoltrare i documenti necessari alla richiesta dei sostegni, destinati a imprese e partite Iva per superare le difficoltà economiche provocate dalla pandemia, è il 31 gennaio. La data aveva già ricevuto una proroga il 30 giugno 2022, fissata lo scorso 30 novembre, fino ad essere nuovamente posticipata alla fine di questo mese. l rinvio era stato chiesto dai tanti professionisti che avevano avuto difficoltà ad accedere al Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), nel quale sono elencate tutte le informazioni necessarie per ottenere i contributi e compilare l’autodichiarazione.

Aiuti Covid, occhio alla scadenza per l’autodichiarazione: i massimali

Il documento, da inviare on-line tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, deve attestare che il richiedente non abbia ricevuto durante il periodo dell’emergenza sanitaria bonus e aiuti di Stato di importo totale superiore ai seguenti massimali:

800 mila euro per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021.
1,8 milioni di euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
2,3 milioni di euro per gli aiuti ricevuti dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.

I tetti sono stati stabiliti dalla Commissione europea nella comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, che contiene il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19″, denominato “Temporary Framework” (qui avevamo spiegato cosa cambiasse con il primo rinvio della scadenza per l’autodichiarazione).

I modelli disponibili sul sito del Fisco differiscono dal relativo tipo di aiuti richiesto, che possono rientrare nella categoria del cosiddetto “regime ombrello”, della sezione 3.1, oppure nella sezione 3.12 della comunicazione Ue (qui avevamo riportato i bonus ai quali è possibile fare richiesta tra gli aiuti Covid).

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate sul sito, “nell’autodichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.” (qui avevamo riportato i recuperi Inps spiegando chi dovesse restituire gli aiuti).

Aiuti Covid, occhio alla scadenza per l’autodichiarazione: le ultime modifiche

Dando seguito alle richieste dei professionisti, lo scorso 25 ottobre 2022 il Fisco ha semplificato il modello da utilizzare inserendo nel frontespizio, in corrispondenza della dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, la casella “ES” che permette ai richiedenti di elencare nel dettaglio tutti gli aiuti relativi al Covid-19 già ricevuti dallo Stato (qui avevamo parlato del modello per gli aiuti Covid reso più facile dall’Agenzia delle Entrate).

L’opzione può essere barrata soltanto da coloro che rispettano i seguenti requisiti:

dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, dello stesso quadro.

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